Attività produttive e SUAP
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
COS’E’
Il SUAP è il canale telematico obbligatorio di comunicazione con la Pubblica Amministrazione per gli adempimenti amministrativi riguardanti le attività produttive, intese come “attività di produzione di beni e servizi, incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni , … ” (cfr art. 1, comma 1, lett, i) del DPR n. 160/2010), inclusi i procedimenti relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. (cfr art. 2, comma 1, DPR n. 160/2010).
Lo Sportello unico delle attività produttive è altresì un servizio diretto a fornire a coloro che, a qualsiasi titolo vi abbiano interesse, l’accesso, in via telematica, a tutte le informazioni che riguardano gli adempimenti necessari per accedere alle procedure autorizzatorie previste dal regolamento attuativo per ciascuna delle possibili attività produttive, all’elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedimentale, nonché a tutte le informazioni utili e disponibili. Questa funzionalità del SUAP è in corso di implementazione.
Il SUAP FELTRINO è gestito in forma associata presso la Comunità Montana Feltrina tra i Comuni di: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Lentiai, Limana, Mel, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Segusino, Seren del Grappa, Sovramonte e Trichiana.
COME FUNZIONA
Il regolamento di attuazione del SUAP (DPR 160/2010) individua due tipologie di procedimenti:
a) Procedimento automatizzato, che riguarda i procedimenti soggetti a SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività e quelli soggetti a istanza a cui è applicabile l’istituto del silenzio assenso di cui all’art. 20 della L. 241/1990;
b) Procedimento ordinario, che riguarda tutti i procedimenti non rientranti nel procedimento automatizzato.
A partire dal 29 marzo 2011 tutte le pratiche soggette a SCIA – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA o a istanza a cui è applicabile l’istituto del silenzio assenso devono obbligatoriamente pervenire al Suap competente per territorio.
Vi sono due modalità di trasmissione della SCIA:
1. SCIA NON contestuali alla comunicazione unica SCIA o istanze soggette all’istituto del silenzio assenso
a) Accesso al portale www.impresainungiorno.gov.it
b) Dopo aver scelto il Comune di competenza, accesso, attraverso il link “ Compila una pratica”, al programma automatizzato di compilazione della pratica. Si precisa che per poter accedere occorre essersi registrati nel portale e al fine di poter inoltrare la documentazione occorre essere in possesso di una firma digitale riconosciuta dal browser su cui si lavora (Proceduta di importazione certificati digitali all’interno del browser).
Il programma consentirà di inserire tutti i dati e gli allegati necessari affinché la pratica possa considerarsi completa. Si ricorda che qualora la pratica fosse compilata e inviata da un soggetto incaricato non corrispondente al dichiarante occorre allegare la scansione della procura (modello che si genera automaticamente), con firma autografa del dichiarante, e con firma digitale del procuratore. Si ricorda che vanno firmati digitalmente tutti gli allegati che nella prassi, ormai superata, dell’inoltro su supporto cartaceo avrebbero dovuto riportare una firma autografa.
2. SCIA contestuali alla comunicazione unica di cui all’art. 9 del DL 7/2007 (sono sempre escluse le pratiche edilizie)
ln questo caso è necessaria la trasmissione telematica della documentazione al Registro delle Imprese, tramite la procedura di ComUnica, attraverso gli appositi softwares. Quest’ultimi devono prevedere apposito collegamento con il Front Office del SUAP al fine di consentire l’inoltro della pratica al SUAP stesso.
Il programma informatico rilascerà automaticamente apposita ricevuta e il SUAP si occuperà della trasmissione, in via telematica, della segnalazione e dei relativi allegati alle Amministrazione e agli uffici competenti.
A partire dal 30.09.2011 anche tutti i procedimenti soggetti alla presentazione di domanda di autorizzazione a cui non è applicabile l’istituto del silenzio assenso dovranno essere espletati attraverso SUAP.
Il procedimento da seguire è il medesimo previsto per le SCIA non contestuali alla comunicazione unica.
Si evidenzia che, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 222/2016, i regimi amministrativi sono i seguenti:
– Comunicazione: produce effetti immediati con la presentazione al SUAP, a seguito del rilascio della ricevuta automatica emessa dal programma informatico, e le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà sono soggette a controllo ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
– SCIA/SCIA Unica: produce effetti immediati con la presentazione al SUAP, a seguito del rilascio della ricevuta automatica emessa dal programma informatico. I controlli previsti dalla legge vengono effettuati entro 60 gg (30 gg per la SCIA edilizia).
– Silenzio assenso: decorsi i giorni previsti dalla normativa di settore, dal rilascio della ricevuta emessa automaticamente dal programma informatico, in assenza di un provvedimento espresso, il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
– Autorizzazione/SCIA Condizionata: entro i termini previsti dalle normative di settore e salvo indizione della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 7 del DPR 160/2010, l’amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di Scia condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche previste dalla vigente normativa.
N.B.
– Si precisa che l’originale dei documenti è il file creato in modo informatico e firmato digitalmente, le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno efficacia probatoria dell’originale se la loro conformità non è esperssametne disconosciuta (Art. 23 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione digitale)
– Stante l’impossibilità di effettuare misure da file in formato pdf, si raccomanda di quotare con attenzione ogni dimensione che possa essere utile all’istruttoria della pratica.
– In caso di emissione di atti autoritativi da parte del Comune (es. Autorizzazione paesaggistica, permesso a costruire…) si ricorda che l’originale è il file firmato digitalmente dal responsabile del Servizio.
– Con nota MISE prot. 212434 del 24.12.2013 è stato precisato che non è consentito l’invio di pratiche allegate a messaggi di Posta Elettronica certificata. L’unica modalità per l’inoltro delle pratica è la trasmissione a mezzo portale www.impresainungiorno.gov.it.
Qualora non fosse possibile l’invio della pratica attraverso il portale impresa in un giorno per problemi tecnici del sistema il DM 10.11.2011 stabilisce che se ciò perdura “per un periodo superiore alle tre ore consecutive durante l’orario di apertura degli uffici competenti, l’utente è autorizzato a utilizzare le modalità di cui all’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 . Entro cinque giorni dal venir meno della causa che ha generato l’impedimento, l’utente è tenuto a provvedere all’invio telematico della copia informatica di ogni documento analogico già trasmesso, comunicando gli estremi del protocollo già assegnato o, in mancanza, gli estremi di tale trasmissione. In tal caso, l’utente è esentato dal ripetere il versamento di imposte e diritti o di ogni altra somma già a tale titolo corrisposta”.
Quindi, solo per questi casi, ai sensi del DPCM 22 luglio 2011 – che prevede l’obbligo di trasmissione esclusivamente telematica di istanze, dichiarazioni, dati, informazioni, doumenti tra imprese e le pubbliche amministrazioni -, è consentito l’invio, tramite casella di posta certificata, di tutta la documentazione firmata digitalmente alla pec del SUAP: suapfeltrino@cert.ip-veneto.net.
– Si evidenzia altresì che “Qualora la segnalazione o l’istanza contengano allegati per la cui trasmissione non sia utilizzabile il canale telematico, l’utente può presentare l’allegato specifico al SUAP competente successivamente alla presentazione telematica della segnalazione o dell’istanza, utilizzando un supporto informatico, firmato digitalmente. In ogni caso, la presentazione è accompagnata da una dichiarazione che illustra il motivo del mancato invio telematico, utilizzando come riferimento il numero di protocollo attribuito alla segnalazione o all’istanza dal sistema informatico. Il procedimento è avviato solo quando tutta la documentazione è stata consegnata al SUAP “(DM 10.11.2011).
Gli adempimenti di cui all’art.52 del D.Lgs 82/2005 sono assolti dalla pubblicazione nel portale “Impresa in un giorno” dei diversi procedimenti riguardanti le attività produttive.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. “Codice dell’amministrazione digitale”;
Legge n. 133/2008, art. 38 “Impresa in un giorno”;
D.Lgs n. 59/2010 “Direttiva servizi”;
D.P.R. n. 159/2010 “Agenzie per le imprese”;
D.P.R. n. 160/2010 “Sportello Unico per le Attività Produttive”.
D. MISE del 10.11.2011.
D. Lgs. 222/2016.
Collegamenti utili:
- Procura speciale
- Sito Regione Veneto – attività produttive
- Sito ULSS n. 1 Dolomiti
- Dichiarazione ai fini dell’imposta sulla pubblicità
- Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Modello Voltura utenza non domestica
- Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani. Modello Voltura utenza non domestica – ALANO DI PIAVE
- Dichiarazione sostitutiva per la sottoscrizione degli elaborati
- Autocertificazione sorvegliabilità
- Autocertificazione impatto acustico
Per adempimenti/modulistica non facenti capo il Comune si consiglia di consultare i siti dei rispettivi enti.
RESPONSABILE:
Dott.ssa BARBARA TAVERNA
Tel. 0439.317623
Fax. 0439.317624
Mail: suap@feltrino.bl.it
Pagina aggiornata il 16/04/2024