Comunicazione Ospitalità Stranieri

Comunicazione ai sensi dell'Art. 7 D. LEG. VO 286/1998 come modificato dalla Legge 189/2002

Descrizione

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio del Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore all'Autorità di Pubblica Sicurezza."

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