Per qualsiasi chiarimento rivolgersi all’Ufficio Anagrafe: tel. 0439 570111 – 0439 570112
Cambio Residenza in tempo reale (nuove procedure dal 9 maggio 2012):
Nei successivi 45 giorni vengono comunque effettuati gli accertamenti dei requisiti.
Qualora entro il suddetto termine non pervengano comunicazioni negative da parte dell’Ufficio Anagrafe la nuova residenza si intende confermata ( silenzio-assenso ).
Qualora invece dagli accertamenti emerga che quanto dichiarato non corrisponde alla realtà , sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente e applicati gli artt. 75 e 76 del D.P.R.445/2000 che dispongono rispettivamente la decadenza dei benefici acquisiti e il rilievo penale della dichiarazione mendace.
Le richieste di iscrizione da altro Comune o dall’estero, di cambio di abitazione all’interno del Comune e la dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero devono essere presentate nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la seguente modulistica (pubblicata anche sul sito del Ministero Interno):
– Dichiarazione trasferimento all’estero
La dichiarazione può essere resa da qualsiasi componente del nucleo familiare, purchè maggiorenne, e sottoscritta oltre che dal dichiarante anche dai da tutti i componenti maggiorenni.
Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti ( sono obbligatori i campi contrassegnati con asterisco * ) e deve essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità  del dichiarante e di tutti i componenti della famiglia (carta di identità o passaporto).
I cittadini extracomunitari dovranno allegare anche la documentazione di cui all’Allegato_A
I cittadini comunitari dovranno allegare anche la documentazione di cui all’Allegato_B
La domanda non sarà ricevuta in caso di moduli privi dei dati obbligatori e/o mancanti dei documenti da allegare.
La dichiarazione potrà essere presentata:
• direttamente presso lo sportello dell’Ufficio Anagrafe c/o Comune di Fonzaso
• tramite raccomandata al seguente indirizzo:
Comune di Fonzaso – Ufficio Anagrafe
Piazza I^ Novembre n. 14Â Â –Â 32030Â Â FONZASO ( BL )
• tramite fax al numero: 0439 – 570122
• per via telematica all’indirizzo di posta certificata  fonzaso.bl@cert.ip-veneto.net
oppure all’indirizzo di posta semplice  anagrafe.fonzaso@feltrino.bl.it
ad una delle seguenti condizioni:
a)Â che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
b) che l’autore sia identificato dal sistema informatico con l’uso di carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi o altro;
c)Â che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento di identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
A seguito dell’entrata in vigore di nuove disposizioni, le pratiche di rilascio di passaporto vanno consegnate direttamente dal richiedente all’ufficio passaporti della Questura di Belluno per l’acquisizione delle firme digitalizzate e le impronte digitali.
E’ obbligo prenotare l’appuntamento in questura collegandosi e registrandosi al sito http://www.passaportonline.poliziadistato.it/ oppure rivolgendosi all’Ufficio Anagrafe.
E’ necessario presentare le richieste almeno 30 giorni prima della scadenza o della data dalla quale serve il passaporto.
L’Ufficio Anagrafe provvede solamente alla autentica della foto e alla verifica della completezza della pratica ed eventualmente a fissare l’appuntamento.
Sono esenti da deposito di firma e impronte:
–Â minori anni 12
–Â coloro che hanno impedimento a rilevare le impronte (opportunamente certificato)
Per ulteriori informazioni e per scaricare i moduli di richiesta consultare il sito della Polizia di Stato  www.poliziadistato.it
Dal 26 giugno 2012 i minori per poter viaggiare devono essere muniti del proprio documento individuale (carta di identità oppure passaporto) pertanto tutti i cittadini che hanno minori iscritti sul proprio passaporto in corso di validità devono dotare i propri figli di idoneo documento di viaggio individuale.
Comunicazione ospitalltà stranieri:
“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà  o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio del Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza.”
L’interessato dovrà compilare l’apposito modulo di comunicazione in duplice copia e consegnarlo al Comune che ne rilascerà ricevuta oppure inviarlo per posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno  entro 48 ore.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentono, il cittadino può sostituire con una dichiarazione in carta semplice e senza necessità dell’autenticazione della firma  (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE) i seguenti certificati:
• data e luogo di nascita;
• residenza;
• cittadinanza;
• godimento dei diritti politici e civili;
• stato di celibe/nubile, coniugato/a o vedovo/a, di stato libero;
• stato di famiglia;
• esistenza in vita;
• nascita del figlio;
• decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• posizione agli effetti degli obblighi militari, compresi quelli attestati nel foglio matricolare;
• iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione;
• appartenenza a ordini professionali;
• titolo di studio o qualifica professionale posseduta;
• esami sostenuti;
• titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
• situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
• assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
• possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
• stato di disoccupazione;
• qualità di pensionato e categoria di pensione;
• qualità di studente;
• qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
• iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
• non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
• non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato;
• qualità di vivenza a carico;
• tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i gestori di pubblici servizi e con i privati che vi consentono, il cittadino può comprovare, a titolo definitivo, fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nel precedente elenco, mediante una dichiarazione sottoscritta in presenza del dipendente addetto oppure presentata allegando fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di un documento è conforme all’originale.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti, fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali previste.
Non sono sostituibili con l’autocertificazione i sottoelencati documenti:
• certificati medici, sanitari, veterinari;
• certificati di origine e conformità alle norme comunitarie;
• brevetti e marchi.
La mancata accettazione da parte di una Pubblica Amministrazione dell’autocertificazione (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’) costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
Pagina aggiornata il 16/04/2024